Distanze tra costruzioni: quanto lontano dal vicino e dal confine puoi costruire, e cosa succede se non ci stai

Il 17 giugno 2026 la Cassazione, con l’ordinanza n. 20314, ha annullato con rinvio una sentenza d’appello che aveva ordinato l’arretramento di un edificio ricostruito. I giudici di merito avevano dato per scontato che la parete del vicino fosse «finestrata» e quindi che tra i due fabbricati servissero 10 metri. La Corte ha chiesto di verificarlo: se le aperture sono vere vedute, da cui si guarda e ci si affaccia sul fondo altrui, il limite dei 10 metri dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 scatta; se sono semplici luci, che danno aria e chiarore ma non affaccio, il discorso cambia. Il giudice di rinvio dovrà anche accertare se l’intervento rientri davvero nel campo del decreto.

Contorno catastale della particella di esempio a Diano San Pietro (Imperia)Sagoma catastale della particella di esempio in arancione, con le particelle confinanti in grigio.

50 m

Particella di esempio · Diano San Pietro (Imperia)

D298A000700.444 · 1.247 m²

Particelle confinanti

Particella del dossier di esempio a Diano San Pietro, Imperia.Esempio, non verifica di proprietà né di edificabilità.

Fonte: Geometria catastale: Agenzia delle Entrate, licenza CC BY 4.0 · letta il 18 ottobre 2026

Indice
  1. Tre livelli di regole, uno sopra l’altro
  2. Il codice civile: 3 metri
  3. Il D.M. 1444/1968: 10 metri
  4. Cosa è una «parete finestrata»: amministrativo e civile non dicono la stessa cosa
  5. Un regolamento vero: cosa scrivono le NTA
  6. I conti su un lotto largo 18 metri
  7. Le deroghe: chi può scendere sotto i 10 metri
  8. Le Regioni, ma solo dentro un piano
  9. Demolizione e ricostruzione: le distanze legittimamente preesistenti
  10. Salva Casa: i sottotetti
  11. Le Regioni con regole proprie
  12. Passo per passo: dove controllare
  13. Se il risultato è negativo
  14. Domande da fare prima di firmare

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È un caso utile per capire la materia, perché mette in fila tutte le domande che deve farsi chi compra un terreno o una casa da ampliare: quale norma si applica, da dove si misura, quale finestra conta, e che cosa rischia chi costruisce troppo vicino. Questa guida le prende una per una, con i conti su un lotto reale per larghezza e tre ipotesi di vicino.

Non è un parere legale sul tuo lotto. Le misure finali le dà un rilievo del tecnico, le regole finali le norme del tuo Comune.

Tre livelli di regole, uno sopra l’altro

Le distanze in Italia non stanno in una norma sola. Si sovrappongono tre livelli, e vale quello più severo.

LivelloNormaMisuraChi la fa valere
Codice civileart. 873 c.c.almeno 3 m tra costruzioni su fondi vicini, se non unite o aderentiil vicino, davanti al giudice civile
Standard nazionaleart. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 144410 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, per nuovi edifici fuori dalla zona Ail Comune nel titolo edilizio; il vicino davanti al giudice
Norma localeregolamento edilizio, NTA del PRG o del piano operativo, piani attuatividistanze dai confini, dalle strade, tra edifici, spesso 5 m dal confineil Comune; il vicino quando la norma integra il codice

Fonte: Atti ufficiali citati nella tabella

Il codice civile: 3 metri

L’art. 873 c.c. dice che le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri, e che nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore. La seconda frase è quella che conta di più nella pratica: quasi ogni regolamento comunale fissa misure più alte, e quelle misure diventano parte del rapporto tra vicini.

Due precisazioni del codice. Il muro di cinta e ogni altro muro isolato alto non più di tre metri non si conta per questa distanza (art. 878 c.c.). E i 3 metri si misurano tra costruzioni, non dal confine: il codice non impone, da solo, una distanza dal confine. Da qui nasce il cosiddetto principio di prevenzione, che la giurisprudenza ricava dalla lettura combinata degli artt. 873 e seguenti: chi costruisce per primo sceglie se stare sul confine, a distanza dal confine o a metà, e chi arriva dopo si adegua, anche costruendo in aderenza o appoggiandosi al muro sul confine. Il codice prevede anche la possibilità di rendere comune un muro posto a meno di un metro e mezzo dal confine (art. 875 c.c.). Le Sezioni Unite (Cass. 19 maggio 2016, n. 10318) hanno chiarito il confine della regola: se il regolamento fissa soltanto una distanza tra fabbricati maggiore di quella del codice, senza una distanza minima dal confine, la prevenzione si applica e chi arriva dopo conserva la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza (artt. 874, 875 e 877 c.c.). Se invece il regolamento fissa una distanza dal confine, la prevenzione non opera: ciascuno deve stare alla sua distanza dal proprio confine.

Il D.M. 1444/1968: 10 metri

L’art. 9 del D.M. 1444/1968 prescrive, per i nuovi edifici nelle zone diverse dalla A, la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Il Consiglio di Stato ha spiegato la ragione della norma con la tutela dell’igiene e della salute: evitare intercapedini malsane tra edifici (sent. n. 4374/2011). Per applicarla servono due pareti che si fronteggiano, almeno una delle quali finestrata (Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2015, n. 1670). La Cassazione è sulla stessa linea: i 10 metri valgono anche quando una sola delle due pareti è finestrata (Cass. 20548/2017 e 15178/2019, nelle sintesi di BibLus).

Tre conseguenze che i venditori spesso non conoscono:

  1. La parete cieca non ti salva se quella del vicino ha finestre. Se lui ha una veduta verso di te, anche il tuo muro senza aperture deve stare a 10 metri dal suo.
  2. La distanza si misura da tutte le parti dell’edificio, non solo dai tratti che si guardano in faccia: è la lettura del Consiglio di Stato nella sentenza 17 luglio 2023, n. 7004.
  3. Il Comune non può scendere sotto i 10 metri. La giurisprudenza considera il limite inderogabile; se il regolamento comunale prevede meno, il giudice applica comunque il decreto. Lo ricorda anche l’ord. 20314/2026: se il regolamento non contiene una disciplina sufficiente, i 10 metri si applicano nei rapporti tra privati.

Nella zona A, il centro storico, il limite dei 10 metri per le nuove costruzioni non vale: il decreto lo riferisce alle «altre zone», e nel centro storico contano le distanze tra i volumi esistenti e le regole del piano. Nelle zone C il decreto aggiunge una regola più severa: tra pareti finestrate di edifici antistanti serve una distanza pari all’altezza del fabbricato più alto, e la regola vale anche se una sola parete è finestrata quando gli edifici si fronteggiano per più di 12 metri. Il D.L. 32/2019 ha precisato che questi limiti aggiuntivi riguardano solo le zone C. Con due edifici di 13 metri in zona C, quindi, la distanza minima diventa 13 metri, non 10.

Cosa è una «parete finestrata»: amministrativo e civile non dicono la stessa cosa

Qui c’è la differenza che fa più danni. Il giudice amministrativo, quando valuta un permesso di costruire, considera finestrate tutte le pareti con aperture di qualsiasi genere verso l’esterno: porte, balconi, finestre di ogni tipo. Il giudice civile, nell’ord. 20314/2026, chiede che le aperture consentano una veduta concreta e comoda sul fondo vicino, la possibilità di guardare e affacciarsi, e che il giudice lo accerti in concreto.

Per chi compra, la conseguenza è pratica. Una finestrella alta e grigliata sul muro del vicino potrebbe non bastare a far scattare i 10 metri in una causa civile, ma l’ufficio tecnico del Comune potrebbe trattarla come parete finestrata quando istruisce il tuo progetto. Progetta sulla lettura più severa, a meno che l’ufficio non ti dica per iscritto il contrario.

Anche un balcone conta. Secondo la giurisprudenza riportata da BibLus, lo sporto del balcone va considerato nel calcolo. Come si misurano balconi e aggetti lo dice il regolamento edilizio del Comune: leggilo prima di disegnare.

Un regolamento vero: cosa scrivono le NTA

Il livello locale è quello che ti dice la misura dal confine. Due esempi toscani, pubblicati sui siti dei Comuni:

  • Pisa, norme tecniche di attuazione di un piano attuativo (allegato 5, tavola 14): 5,00 m dai confini esterni per gli edifici principali, 1,50 m per i pergolati, 10,00 m tra fabbricati con richiamo all’art. 9 del D.M. 1444/1968, riducibili a 5 m solo se entrambe le pareti antistanti sono non finestrate.
  • Bibbiena (AR), NTA del piano attuativo PA15D2, aggiornamento settembre 2021: minimo 5,00 m dai confini di altra proprietà privata e dalle strade pubbliche.

Sono regole di piani attuativi, non dell’intero territorio comunale, e per questo sono istruttive: la stessa città può avere misure diverse da un comparto all’altro. Il numero che ti serve è quello della zona e del piano in cui ricade il tuo lotto, che trovi nel CDU e nelle tavole del piano. Come leggere zona e indici è spiegato nella guida su cosa si può costruire secondo il PRG.

I conti su un lotto largo 18 metri

Prendiamo un lotto rettangolare in zona B, largo 18 m e profondo 30 m: 540 m². Le NTA della zona fissano, come a Pisa e a Bibbiena, 5 m dal confine. A est il vicino ha una casa costruita negli anni Sessanta, legittima, con la parete a 2 m dal confine. A ovest c’è un terreno libero. Le misure sono un esempio di lavoro, i numeri delle norme sono quelli citati sopra.

Ipotesi A: la parete del vicino ha finestre vere (vedute). La tua parete deve stare a 10 m dalla sua. Lui è a 2 m dal confine, quindi tu devi stare a 10 − 2 = 8 m dal confine est. A ovest ti servono 5 m. Larghezza utile: 18 − 8 − 5 = 5 m. Sul fronte e sul retro, con 5 m per parte, la profondità utile è 30 − 5 − 5 = 20 m. Sedime massimo: 5 × 20 = 100 m², in una striscia larga 5 m. Una casa abitabile larga 5 m si fa, ma è una casa a schiera senza vicini.

Ipotesi B: la parete del vicino è cieca, o ha solo luci, e anche la tua sarà cieca su quel lato. L’art. 9 non scatta. Restano i 5 m dal confine delle NTA e i 3 m del codice. Il codice è soddisfatto da sé: 2 + 5 = 7 m tra le pareti. Larghezza utile: 18 − 5 − 5 = 8 m; sedime 8 × 20 = 160 m², il 60% in più dell’ipotesi A. Ma questa ipotesi regge solo finché il vicino non apre una finestra legittima su quella parete prima che tu costruisca, e solo se l’ufficio tecnico concorda che le sue aperture sono luci. Fai la domanda all’ufficio per iscritto e conserva la risposta.

Ipotesi C: il Comune ammette la costruzione sul confine in aderenza. Alcuni regolamenti lo consentono con l’assenso del vicino o in aderenza a una parete cieca già sul confine. Con il vicino a 2 m, l’aderenza non è possibile: ti mancano 2 m di muro a cui appoggiarti. Questa ipotesi è da escludere sul nostro lotto, ma va controllata quando il fabbricato confinante è già sul confine.

La differenza tra A e B, 60 m² di sedime, vale molto più del costo di un rilievo. Su un terreno edificabile, venduto a metro quadrato di superficie o a metro cubo realizzabile, quei 60 m² possono essere la differenza tra il progetto che giustifica il prezzo e un progetto ripiegato.

Un dettaglio che cambia i conti: il confine. Le misure partono dal confine reale, non dalla linea della mappa catastale. Se il confine reale è spostato di 60 cm verso di te, l’ipotesi A diventa 18 − 8,6 − 5 = 4,4 m. Il perché è spiegato nella guida su confini catastali e confini reali.

Le deroghe: chi può scendere sotto i 10 metri

Le Regioni, ma solo dentro un piano

L’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001, inserito dalla L. 98/2013, consente alle Regioni di prevedere disposizioni derogatorie al D.M. 1444/1968, anche sulle distanze. La Corte costituzionale ha però tracciato un perimetro stretto: le distanze tra edifici appartengono all’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, e la Regione può derogare solo dentro strumenti urbanistici che regolano in modo complessivo un insieme di edifici. Nella sentenza n. 178/2016 la Corte ha dichiarato illegittima una norma della Regione Marche che ammetteva deroghe anche per interventi di carattere puntuale. Nella n. 41/2017 ha esaminato una norma del Veneto sugli stessi rapporti tra edifici confinanti. Nella n. 85/2023 ha dichiarato inammissibili questioni sollevate sull’art. 2-bis, comma 1, e su una norma della Lombardia.

Tradotto: una legge regionale non ti autorizza a costruire a 6 m dalla finestra del vicino solo perché il tuo intervento è «di rigenerazione». Serve un piano attuativo o un piano urbanistico che lo preveda per quell’ambito, e anche allora la deroga va letta con l’ufficio.

Demolizione e ricostruzione: le distanze legittimamente preesistenti

Il comma 1-ter dell’art. 2-bis, introdotto dal D.L. 32/2019 (Sblocca cantieri) e riscritto nel 2020, consente, nella demolizione e ricostruzione, di mantenere le distanze legittimamente preesistenti. Le condizioni, nella lettura delle fonti tecniche e della Cassazione: area di sedime, volume e altezza massima del fabbricato ricostruito coincidenti con quelli del demolito. Il secondo periodo ammette che gli incentivi volumetrici previsti dalla legge siano realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e oltre l’altezza del demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. È la parte più discussa.

Due sentenze recenti della Seconda sezione civile mostrano come la Corte legge la norma:

  • Cass. n. 5376 del 10 marzo 2026, su un complesso realizzato in Lombardia con un piano di recupero, demolito e ricostruito con aumento di volume: la Corte ha cassato la decisione d’appello che aveva applicato in automatico le regole delle nuove costruzioni. Non basta constatare l’aumento di volume; bisogna capire se il nuovo edificio può «ereditare» le distanze del vecchio.
  • Cass. n. 15256 del 20 maggio 2026, su un sottotetto rialzato di circa 2 metri, con parziale demolizione e ricostruzione ma con la stessa linea perimetrale: secondo le sintesi, le distanze da considerare sono quelle legittimamente preesistenti, riferite all’epoca della costruzione originaria.

Una cautela riportata dalla stampa tecnica: la deroga delle distanze preesistenti non si estende in automatico ai piani nuovi aggiunti sopra l’edificio originario. Se compri una casa a 4 m dalla finestra del vicino per demolirla, ricostruirla e alzarla di un piano, la parte ricostruita «uguale» può restare a 4 m; per il piano in più il tecnico deve dimostrarti una base normativa precisa, altrimenti va arretrato a 10 m. Sul nostro lotto di 18 m, arretrare un piano di 6 m significa perdere 6 m di larghezza su 8: resta un piano superiore largo 2 m, cioè nessun piano.

Salva Casa: i sottotetti

Con la conversione del D.L. 69/2024 (L. 105/2024) è stato aggiunto all’art. 2-bis il comma 1-quater: il recupero dei sottotetti a fini abitativi è ammesso anche in deroga alle distanze minime dagli edifici e dai confini, nei limiti e secondo le procedure della legge regionale, alle condizioni che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non si modifichino la forma e la superficie dell’area del sottotetto, e che si rispetti l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Il rinvio alla legge regionale non è un dettaglio: dove la Regione non ha una disciplina dei sottotetti, la deroga non ha procedure a cui appoggiarsi.

Per chi compra una casa con il sottotetto da rendere abitabile, la domanda al tecnico è triplice: quale distanza valeva quando la casa è stata costruita, se il progetto tocca la forma del sottotetto, e quale altezza massima ha il titolo originario. Se il sottotetto va alzato, non è più un recupero nei limiti del comma 1-quater.

Le Regioni con regole proprie

  • Provincia autonoma di Trento. Fino al 2025 le distanze erano regolate dall’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 (modificata da ultimo con la n. 2088 del 4 ottobre 2013), che fuori dai centri storici e dalle aree produttive prescriveva 10,00 m tra pareti antistanti per i nuovi edifici e per gli ampliamenti laterali. La legge provinciale n. 3 del 2025, secondo la circolare dell’assessore, supera quel sistema per le distanze tra fabbricati e dai confini, con effetti su tutto il territorio provinciale. Chi compra in Trentino deve leggere la nuova legge, non le guide scritte prima.
  • Emilia-Romagna. La Regione pubblica pareri su come misurare le distanze secondo le Definizioni tecniche uniformi (Allegato II alla DGR n. 922 del 28 giugno 2017): il parere prot. 515715 del 25 maggio 2023 sul calcolo della distanza dal confine di proprietà e da un edificio, il parere prot. 284506 del 24 marzo 2023 sulla distanza dal confine di zona e tra pareti finestrate. Quest’ultimo chiarisce che la distanza dal confine di zona la fissa il piano, non l’art. 9 del decreto. Sono la prima cosa da leggere prima di discutere una misura con un ufficio emiliano.
  • Lombardia. Il recupero dei sottotetti ha una disciplina regionale storica (art. 64 della L.R. 12/2005). In una causa decisa dal TAR Milano (n. 2087/2024) una parte sosteneva che quella norma consentisse di derogare ai parametri ma non alle distanze tra pareti finestrate. Il comma 1-quater nazionale ora rinvia proprio alla legge regionale.
  • Marche e Veneto. Le sentenze costituzionali 178/2016 e 41/2017 riguardano norme di queste Regioni: prima di contare su una deroga «regionale» chiedi se la norma è ancora in vigore nella forma originaria.

Passo per passo: dove controllare

  1. Zona e piano. Dal CDU ricavi la zona (A, B, C, E…) e se il lotto è in un piano attuativo. La zona dice se i 10 metri si applicano e quali NTA leggere.
  2. NTA e regolamento edilizio. Cerca l’articolo «distanze» nelle NTA della zona e nel regolamento edilizio comunale: distanza dai confini, tra edifici, dalle strade, regole per aderenza e costruzione sul confine, come si misurano balconi, scale esterne, cappotti.
  3. Tavole del piano. Allineamenti obbligatori, fili edilizi, fasce di rispetto stradali o cimiteriali che si sommano alle distanze.
  4. Confine reale. Estratto di mappa e tipo di frazionamento all’Agenzia delle Entrate, poi rilievo topografico del geometra con i termini di confine. Le distanze si misurano sul terreno, non sulla mappa.
  5. Fabbricati confinanti. Il geometra rileva la posizione delle pareti vicine e il tipo di aperture: vedute, luci, porte, balconi, con foto.
  6. Titolo edilizio del vicino. Con una richiesta di accesso agli atti all’ufficio tecnico ottieni progetto e titolo del fabbricato confinante: data, distanze di progetto, aperture assentite. Una finestra aperta senza titolo pesa diversamente da una legittima. Nella domanda spiega perché ti serve: stai valutando l’acquisto del lotto confinante e devi verificare le distanze.
  7. Domanda scritta all’ufficio. Con lo schema planimetrico in mano chiedi all’ufficio tecnico come misura le distanze in quel caso, soprattutto se le aperture del vicino sono dubbie.
  8. Preliminare. Se il prezzo dipende dalla volumetria, metti una condizione legata al titolo edilizio, o fai calcolare il prezzo sulla larghezza utile vera.

Se il risultato è negativo

Accordo con il vicino. Per le distanze del codice civile e delle norme locali che lo integrano, il vicino può concedere una servitù con atto notarile trascritto: per esempio di costruire a distanza minore o in aderenza. Non vale per i 10 metri dell’art. 9: un accordo privato non rende legittimo un titolo edilizio che viola uno standard inderogabile, e il Comune non può assentirlo. La servitù serve quando il problema sono i 3 metri o i 5 metri dal confine. Come si costituisce una servitù in generale è nella guida sulle servitù di passaggio.

Progetto diverso. Pareti cieche sul lato stretto, aperture orientate sugli altri lati, corpo di fabbrica allungato in profondità invece che in larghezza. Sul lotto di 18 m, con la finestra del vicino a 2 m, una casa larga 5 m e profonda 20 su due piani dà circa 200 m² lordi: sono pochi per una villa, abbastanza per una casa.

Deroghe vere. Se l’edificio esiste già, demolizione e ricostruzione con le distanze legittimamente preesistenti (comma 1-ter), o recupero del sottotetto nei limiti del comma 1-quater. Se il lotto è in un piano attuativo, chiedi se il piano contiene previsioni planovolumetriche che fissano distanze diverse. Ogni deroga va documentata dal tecnico con la norma esatta.

Prezzo. Se il venditore ha venduto il terreno come «edificabile per 600 m³» e i conti dicono 400, la differenza la paghi tu. Rinegozia sui numeri del rilievo.

Sapere cosa si rischia se si costruisce lo stesso. Il vicino può agire in giudizio. Il giudice può ordinare l’arretramento, cioè la demolizione della parte che viola la distanza, anche con una consulenza tecnica d’ufficio sulle misure. È il rischio dell’ord. 20314/2026, dove i giudici di merito avevano proprio ordinato l’arretramento. Il permesso di costruire non protegge: è rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi, e il vicino agisce davanti al giudice civile anche contro un edificio regolarmente assentito. Sul piano amministrativo, un’opera a distanza illegittima è una difformità dal titolo o un abuso, con le conseguenze descritte nella guida sull'abuso edilizio.

Chi compra una casa già costruita troppo vicina al confine eredita il rischio. Se il vicino può ancora agire, il problema è tuo dopo il rogito. Prima del rogito chiedi al venditore se il vicino ha mai contestato la distanza, per lettera o in causa, e fallo scrivere nel preliminare.

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Domande da fare prima di firmare

Al venditore:

  • La casa confinante ha finestre o balconi sul lato del lotto? Da quando?
  • C’è un accordo scritto, un atto di servitù o una causa in corso con il vicino sulle distanze?
  • Il progetto «già pronto» che mi mostra ha avuto un parere dell’ufficio tecnico?

Al tecnico:

  • Con il confine reale rilevato, qual è la larghezza utile del lotto nell’ipotesi più severa?
  • Il Comune considera finestrata la parete del vicino?
  • Se compro per demolire e ricostruire, quali distanze sono legittimamente preesistenti, e su quali titoli edilizi lo dimostri?

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Questa guida è informazione generale, non consulenza legale, notarile, catastale, tecnica o fiscale. Il dossier TerrenoCheck è un controllo preliminare delle fonti pubbliche: non verifica proprietà, titolo, gravami né il diritto di costruire. Il caso concreto va verificato con un professionista italiano.

Fonti (18)

Fonti verificate il 2 novembre 2026.

  1. Codice civile, artt. 872, 873, 875, 878 (muro di cinta: sintesi Ediltecnico, 2.11.2026), testo ufficiale su Normattiva, https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262; testo dell’art. 873 letto tramite Brocardi, https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-ii/sezione-vi/art873.html, 2.11.2026 · verificata il
  2. D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9 (G.U. n. 97 del 16.4.1968), Normattiva, ;1444; testo letto tramite sintesi tecniche (ANCE, BibLus), 2.11.2026 · verificata il
  3. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 2-bis, Normattiva, ;380; testo coordinato letto tramite Brocardi, https://www.brocardi.it/testo-unico-edilizia/parte-i/titolo-i/capo-i/art2bis.html, 2.11.2026 · verificata il
  4. Legislazione Tecnica, «Recupero dei sottotetti in deroga alle distanze minime» (comma 1-quater, L. 105/2024), 2.11.2026 (fonte secondaria) · verificata il
  5. Corte costituzionale, sent. n. 178/2016, ; sent. n. 41/2017, https://www.cortecostituzionale.it/stampa-pdf-pronuncia/2017/41; sent. n. 85/2023, https://www.cortecostituzionale.it/stampa-pdf-pronuncia/2023/85, 2.11.2026 · verificata il
  6. Cass. civ., ord. n. 20314 del 17.6.2026, testo pubblicato da Donne Geometra, e scheda BibLus, https://biblus.acca.it/download/sentenza-cassazione-20314-2026-distanze-tra-pareti-finestrate-e-caratteristiche-delle-aperture/, 2.11.2026 · verificata il
  7. Cass. civ. n. 5376 del 10.3.2026, sintesi Lavoripubblici.it, ; Cass. civ. n. 15256 del 20.5.2026, sintesi ANCE Cremona, https://cremona.ance.it/2026/06/05/circ-342-26-recupero-dei-sottotetti-la-cassazione-apre-alla-deroga-sulle-distanze/?print=pdf, 2.11.2026 (fonti secondarie) · verificata il
  8. Consiglio di Stato, sent. n. 7004 del 17.7.2023, ; sez. IV n. 1670/2015 e n. 4374/2011 citate da Ediltecnico, https://ediltecnico.it/distanze-in-edilizia-pareti-finestrate-inderogabili-i-10-metri/, 2.11.2026 · verificata il
  9. BibLus, «Distanza tra edifici con una sola parete finestrata», e «Il solo sporto di un balcone deve essere considerato», https://biblus.acca.it/il-solo-sporto-di-un-balcone-deve-essere-considerato-ai-fini-delle-distanze-tra-fabbricati/, 2.11.2026 (fonti secondarie) · verificata il
  10. Cass., Sez. Un., 19.5.2016, n. 10318 (prevenzione e distanza dal confine), massima su e https://miolegale.it/sentenze/cassazione-civile-sezioni-unite-10318-2016/, 2.11.2026 · verificata il
  11. D.M. 1444/1968, art. 9, zone C e soglia di 12 m, interpretazione autentica del D.L. 32/2019: e https://www.lavoripubblici.it/news/distanza-minima-edifici-consiglio-stato-deroghe-centro-storico-26666, 2.11.2026 · verificata il
  12. Art. 2-bis, comma 1-quater, D.P.R. 380/2001: testo coordinato ANCE, ; nota Regione Liguria 16.10.2024, https://www.lavoripubblici.it/documenti2024/lvpb4/regione-liguria-nota-salva-casa-16102024.pdf, 2.11.2026 · verificata il
  13. ANCE Mantova, «Distanze tra edifici: il limite dei 10 metri non si applica ai centri storici», 2.11.2026 (fonte secondaria) · verificata il
  14. Comune di Pisa, NTA piano attuativo, allegato 5 tavola 14, 2.11.2026 · verificata il
  15. Comune di Bibbiena, PA15D2, Tavola 15 NTA, agg. 09.2021, 2.11.2026 · verificata il
  16. Provincia autonoma di Trento, «Disposizioni provinciali in materia di distanze tra edifici e dai confini», ; Allegato 2, https://www.provincia.tn.it/content/download/22972/380307/file/Disposizioni+provinciali+in+materia+di+distanze.pdf; circolare dell’assessore sulla L.P. 3/2025, https://www.provincia.tn.it/content/download/75134/5707638/file/912889522Circolare%20Assessore%20LP%203_2025_finale.pdf, 2.11.2026 · verificata il
  17. Regione Emilia-Romagna, parere prot. 284506 del 24.3.2023, ; parere prot. 515715 del 25.5.2023, https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/pareri-espressi-in-materia-di-edilizia/parere-in-merito-al-calcolo-della-distanza-di-un-edificio-dal-confine-di-proprieta-e-da-un-edificio-come-da-definizioni-tecniche-uniformi-dtu-di-cui-all2019allegato-ii-alla-dgr-n-922-del-28-06-2017/parere_prot_515715_25-maggio-2023.pdf, 2.11.2026 · verificata il
  18. TAR Lombardia, Milano, n. 2087/2024, 2.11.2026 · verificata il

Domande frequenti

Il vicino ha costruito a 2 metri dal confine prima di me. Posso costruire a 3 metri dal suo muro?

Per il codice civile, se le NTA non fissano una distanza dal confine, la prevenzione può consentirlo, o anche l’aderenza. Ma se la sua parete ha vedute, l’art. 9 del D.M. 1444/1968 richiede 10 metri tra le pareti fuori dalla zona A. E se le NTA fissano 5 metri dal confine, ti tieni a 5.

Una finestra a vasistas alta nel bagno del vicino rende «finestrata» la parete?

Per l’ufficio tecnico, che considera di solito qualsiasi apertura, probabilmente sì. Per il giudice civile, dopo l’ord. 20314/2026, dipende da se consente una veduta concreta o è una semplice luce. Chiedi all’ufficio come la tratta prima di progettare.

Il permesso di costruire rilasciato dal Comune mi mette al riparo dal vicino?

No. Il titolo è rilasciato salvi i diritti dei terzi, e il vicino può chiedere al giudice civile l’arretramento di un edificio che viola le distanze anche se il Comune lo ha autorizzato.

Posso accordarmi con il vicino per costruire a 6 metri dalla sua finestra?

Puoi costituire una servitù per le distanze del codice e delle norme locali che lo integrano, non per scendere sotto i 10 metri dell’art. 9, che è inderogabile per accordo privato. L’accordo non renderebbe legittimo il titolo.

Compro una casa a 4 metri dal vicino: se la demolisco e ricostruisco devo spostarla a 10?

Non se ricostruisci con stessa area di sedime, volume e altezza: il comma 1-ter dell’art. 2-bis D.P.R. 380/2001 consente di mantenere le distanze legittimamente preesistenti. Un piano in più è un altro discorso, e su quello la Cassazione nel 2026 ha chiesto analisi caso per caso.